ABILITAZIONE LAVORI IN QUOTA

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Re: ABILITAZIONE LAVORI IN QUOTA

Messaggio da leggereda APConsulenza » 19/02/2009, 13:49

Buongiorno a tutti
In merito ai lavori in quota l'allegato XXI " Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi
di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
" del decreto legislativo 81/08 definisce " Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi di validità dei corsi per lavoratori e preposti addetti all’uso di attrezzature di lavoro in quota".
La definizione di lavoro in quota è la seguente: lavori eseguiti ad una altezza > 2 m con rischio di caduta da una quota > 2 m rispetto al piano stabile.
Tale definizione è legata al concetto di esecuzione del lavoro e non a quello di rischio di caduta e in questo contesto si inseriscono gli 'artt. 111-112-113-114-115 del D.Lgs. 81/08.
Per l’esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione devono essere adottate misure, usate attrezzature e disposte opere provvisionali, tali da consentire l’effettuazione dei lavori in condizioni il più possibile di sicurezza.
Quindi nella sostanza l’accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti
di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l’impiego di mezzi appropriati quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti
Cordiali saluti
Ing. Antonio Perfetto

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