La PSD (Payment Services Directive, Direttiva dei Sistemi di Pagamento) è una direttiva europea che va ad introdurre nuove norme più semplici, chiare ed uniformi nel settore dei pagamenti europeo.
Quali sono i vantaggi
I principali vantaggi sono legati alla maggiore velocità e certezza dei tempi di esecuzione, nonchè ad una maggiore trasparenza per quanto riguarda le condizioni applicate nelle transazioni.
Quali sono i Paesi coinvolti nel cambiamento?
I Paesi coinvolti nel cambiamento sono tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea con l'aggiunta di Liechtenstein, Norvegia ed Islanda. La Svizzera, sebbene inclusa nella SEPA (Single Euro Payment Area) non fa parte dei Paesi a cui si applica la nuova direttiva PSD.
Che cosa cambia?
I cambiamenti apportati dalla PSD sono molteplici e portano ad una sostanziale modifica del modo di operare nel settore dei pagamenti:
Impossibilità di antergare la valuta delle disposizioni: la data di esecuzione (e quindi la valuta di addebito) sarà corrispondente a quella comunicata dalla Banca come data di presa in carico della disposizione (giornata lavorativa in cui si presenta l'ordine di pagamento completo e corretto o limite operativo fissato dalla Banca stessa);
Tempi di esecuzione: fino al 31 dicembre 2011 è possibile concordare tra Banca e cliente tempi differenti per l'esecuzione, che può essere differita fino ad un massimo di tre giorni lavorativi;
La valuta di accredito corrisponde alla data in cui la banca del beneficiario riceve i fondi dalla controparte: per semplificare, un bonifico disposto il 7 gennaio viene accreditato al beneficiario l' 8 (o la prima giornata lavorativa utile se la data in questione non lo fosse). Il beneficiario ha subito la piena disponibilità della somma accreditata in conto.
Abolizione della valuta fissa al beneficiario: non sarà più possibile concordare questo parametro. Alla luce di quanto esposto ai punti precedenti, risulta piuttosto semplice individuare la data di accredito e di addebito e preparare le disposizioni per tempo (ad esempio nel caso di pagamento stipendi);
Obbligatorietà dell'IBAN: il codice IBAN, identificativo unico del conto di accredito (o addebito), deve essere sempre comunicato per la corretta esecuzione degli ordini;
Modifica nella tipologia di commissioni esigibili: i bonifici normati dalla Direttiva possono presentare solo ed esclusivamente spese condivise tra l'ordinante ed il beneficiario. Ciò signifiica che nessuna delle parti può accollarsi interamente le spese legate all'esecuzione dei trasferimenti.
Il bonifico cartaceo
Il bonifico cartaceo prevede tempi di esecuzione differenti rispetto a quelli indicati in precedenza: l'operazione presentata allo sportello o su supporti cartacei ed assimilati (floppy disc, CD...) viene eseguita entro la fine della giornata lavorativa successiva a quella di presentazione della disposizione stessa.
La normativa ha, tra le altre finalità, anche quella di incentivare il bonifico elettronico (per i nostri clienti, disponibile tramite Scrigno Internet Banking).
SDD - Sepa Direct Debit
Il Sepa Direct Debit è un nuovo servizio, simile alla domiciliazione RID, per eseguire pagamenti con addebito direttamente in conto.
Tra le sue caratteristiche principali troviamo la possibilità di utilizzarlo per pagamenti ricorrenti (rate, bollette...) oppure per singoli acquisti, e soprattutto la sua flessibilità: ha valenza in tutta Europa.
E' predisposto in due versioni: CORE (rivolto ai privati e consumatori in generale) e B2B (attagliato sulle esigenze delle imprese).
CORE: quali sono le sue caratteristiche?
Informazioni chiare e dettagliate: il costo legato all'operazione, se previsto, viene indicato separatamente rispetto all'importo;
Possibilità di richiedere alla Banca di rifiutare una richiesta errata di addebito sul tuo conto;
Più tempo per chiedere il rimborso di somme non autorizzate o erroneamente addebitate: fino a 13 mesi nel primo caso, fino ad 8 settimane nel secondo;
Validità in tutta Europa (area SEPA) con le medesime modalità di utilizzo.
SDD per le imprese (SDD B2B)
La versione business dello strumento SDD permette di gestire facilmente i rapporti tra imprese all'interno della SEPA: in accordo con la controparte che si avvale del servizio, è possibile pagare ed incassare con tempi certi e procedure semplificate.
Questa versione gode di tempi operativi ancora più brevi e maggiore tutela: la Banca infatti si impegna a verificare l'autorizzazione con cui, per la prima volta, hai acconsentito alla richiesta di addebito, permettendoti di rifiutare subito un'azione mai concordata.
Il creditore, inoltre, è tenuto ad inviarti un avviso (per esempio una fattura) con il quale ti comunica l'importo e la data in cui ti addebiterà: potrai verificare ogni volta la correttezza della richiesta, anche perchè nella versione business non è previsto il rimborso di un addebito autorizzato.
Infine, nel caso di impresa fornitrice, SDD è disponibile anche in remote banking sul canale CBI.
Fonte: Banca Popolare di Sondrio www.popso.it
Bonus Sicurezza 2010
Bonus Sicurezza 2010
Pronto il nuovo bonus sicurezza 2010 che prevede un nuovo credito di imposta per gli acquisti di telecamere di sorveglianza, anti criminalità e per aumentare la sicurezza dei punti vendita dei negozi aperti al pubblico. Il nuovo bonus sicurezza 2010 si rivolge alle piccole e medie imprese ed i tabaccai che mai come negli ultimi due anni 2009 e 2010 sono state teatro di furti e della cronaca quotidiana.
Come beneficiare del nuovo bonus sicurezza 2010
Per prendere il bonus sicurezza è necessario presentare l’istanza telematica con il software che trovate gratuitamente sul blog o sul sito dell’agenzia delle entrate.
Chi può usufruire del Bonus sicurezza 2010
I soggetti che potranno richiedere l’agevolazione fiscale introdotta con la finanziaria 2008 e riprodotta nel 2010 sono i soggetti che hanno dei punti vendita al dettaglio e all’ingrosso, e/o attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonchè i rivenditori di generi di monopolio ossia i tabaccai per intenderci
Cosa posso acquistare per ottenre il beneficio del nuovo bonus sicurezza 2010
Potrò acquistare impianti e attrezzature di sicurezza poste nel luogo di esercizio dell’attività, come anche i sistemi di pagamento con moneta elettronica, gli apparecchi di videosorveglianza, i sistemi di allarme, le inferiate, le porte blindate, gli infissi e i vetri di sicurezza, le casseforti, le cassette di sicurezza e le macchinette antifalsari, compresi i costi per la messa in opera.
Quando presentare l’istanza per ottenere il beneficio fiscale del bonus sicurezza 2010
Dal giorno 2 febbraio 2010, a partire dalle ore 10:00 sarà possibile inviare l’istanza di attribuzione del beneficio, utilizzando il modello IMS che potete trovare anche nella sezione moduli e modelli (se ce la facciamo ad allegarla perché dava problemi). La trasmissione telematica dell’istanza per la richiesta del bonus sicurezza sarà fatta mediante il software “CREDITOSICUREZZA”, disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: www.tasse-fisco.com
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Detrazione d'imposta del 36% per lavori di recupero edilizio
Casa e fisco: bonus Irpef
del 36% fino al 2010
di Marco Zandonà
Proroga del bonus Irpef del 36% e dell'Iva al 10% per il recupero delle abitazioni fino a tutto il 2010 e ritorno dello sconto per l'acquisto di immobili ristrutturati. Sono le novità sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie dettate dalla Finanziaria (articolo 1, commi 17-19, legge 244/07). Il bonus è stato introdotto nel 1998, ma continua a scatenare i dubbi dei contribuenti: molti dei quesiti rivolti agli esperti del Sole 24 Ore e delle associazioni durante il Forum online sulla casa toccano infatti alcuni aspetti delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni. Lavori a cavallo
Per i lavori a cavallo d'anno (iniziati prima del 1° gennaio 2007 e che proseguono nel 2008) si pone il problema di come opera la detrazione ed entro quali limiti, tenuto conto che lo sconto Irpef, pari al 36% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, compete nel limite di 48mila euro. Così, se nel 2008 sono sostenute spese per proseguire interventi già iniziati, la detrazione può essere fatta valere solo entro il tetto di 48mila euro, calcolato tenendo conto delle spese sostenute nei precedenti periodi d'imposta. Il limite di spesa su cui applicare lo sconto del 36%, dal 2006, va riferito all'unità immobiliare sulla quale sono effettuati gli interventi di recupero e non più a ogni contitolare del diritto alla detrazione. Con la circolare 15/E del 2003, l'agenzia delle Entrate ha poi chiarito come calcolare lo sconto, se nello stesso anno oltre a proseguire precedenti interventi si iniziano nuovi lavori agevolati sullo stesso immobile. In questo caso, l'importo di spesa su cui calcolare la detrazione non può superare in totale 48mila euro.
Circa il periodo di imposta in cui vanno detratte le spese, anche per i lavori a cavallo d'anno vale il principio di cassa e non la data di esecuzione o di emissione di fattura. Fa fede, quindi, la data di pagamento delle spese con bonifico bancario o postale. I bonifici emessi entro il 31 dicembre 2007 fruiranno della detrazione in dieci anni con la dichiarazione dei redditi 2008 (Unico o 730/2008). Invece, i pagamenti fatti nel 2008, anche per lavori iniziati nel 2007, rileveranno dalla dichiarazione da presentare nel 2009. Ripartizione della detrazione
Occorre prestare attenzione nel suddividere la detrazione tra più comproprietari o familiari conviventi, per programmare l'importo detraibile tra chi ha diritto allo sconto, in base al reddito Irpef. Infatti, il beneficio consiste in una detrazione dall'Irpef dovuta dal contribuente: ogni beneficiario può detrarre annualmente la quota spettante, nei limiti dell'imposta dovuta. La parte della quota annuale non fruita perché supera l'imposta dovuta non può essere recuperata.
Se l'immobile è in comproprietà, la comunicazione al Centro operativo di Pescara può essere inviata da uno dei comproprietari o dei familiari conviventi in nome e per conto degli altri. Il comproprietario che non ha inviato la comunicazione a suo nome deve indicare, in dichiarazione dei redditi, il codice fiscale di chi ha provveduto. L'importo detraibile da ogni comproprietario si desume dai bonifici bancari di pagamento e dalle fatture, a prescindere dalla quota di proprietà dell'immobile. Occorre quindi che nei bonifici siano riportati i nominativi di quanti hanno partecipato alle spese e che le fatture siano loro intestate. Se nel bonifico è stato indicato il solo codice fiscale di chi ha inviato al Centro di Pescara la comunicazione di inizio lavori, la detrazione è riconosciuta anche agli altri, se indicano in dichiarazione il codice fiscale riportato sul bonifico. In caso di bonifico unico, comunque, la diversa ripartizione delle spese tra i comproprietari può essere desunta dalle fatture emesse dall'impresa esecutrice dei lavori o dal fornitore dei materiali.