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| Infortuni, denunce al raddoppio |
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| Scritto da Administrator |
| Mercoledì 04 Giugno 2008 21:44 |
Infortuni, denunce al raddoppioNuovo obbligo per datori di lavoro in vigore dal 15 maggioLa sicurezza raddoppia le denunce all'Inail sugli infortuni. Oltre quella prevista ai fini assicurativi e indennitari obbligatoria per gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni, dal 15 maggio i datori di lavoro devono comunicare all'Inail anche gli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro di un giorno almeno, escluso quello dell'evento. Per il nuovo obbligo, introdotto esclusivamente ai fini statistici e informativi, non è prevista una modulistica ufficiale e andrà utilizzato il canale postale o il fax. L'Inail ha comunque reso disponibile un modello reperibile dal sito internet www.inail.it e riprodotto in pagina (può servire come facsimile per una lettera a forma libera).
Il nuovo adempimento. Gli adempimenti comunicativi, in realtà, sono due. Ma mentre per il secondo si tratta di un obbligo già vigente, il primo è un'assoluta novità. Completano la disciplina delle nuove informazioni, i commi 4 (Inail) e 7 (Ipsema) dell'articolo 9. Il comma 4, in particolare, dispone che l'Inail svolge, con finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e a integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tra l'altro il compito di raccogliere e registrare, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Il comma 7 dispone il medesimo obbligo a carico dell'Ipsema, con la stessa finalità di riduzione del fenomeno infortunistico.
Modalità. La comunicazione è possibile farla in forma libera, non essendo obbligatorio utilizzare il modulo che è stato predisposto dall'Inail. Riprodotto in pagina, può servire come guida per la stesura della lettera di comunicazione. Tuttavia, l'Inail richiede che, nei casi di non utilizzo del modulo ufficiale, venga riportata la seguente dicitura «Comunicazione del datore di lavoro ai fini statistici e informativi - Decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) - T.u. Sicurezza». L'Inail, infine, ha raccomandato che per questo adempimento non deve essere utilizzata la denuncia infortuni on-line, che è invece dedicata alle finalità assicurative. Si tratta, come noto, dell'ulteriore adempimento diretto anche all'erogazione degli indennizzi ai lavoratori infortunati e che deve essere adempiuto, in relazione agli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia; mentre in caso d'infortunio dal quale sia derivata la morte o vi sia pericolo di morte, la denuncia va fatta tempestivamente entro le 24 ore dall'evento. Si ricorda, inoltre, che per l'infortunio che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, il datore di lavoro deve produrre denuncia entro due giorni anche all'autorità di pubblica sicurezza del comune nel quale è avvenuto l'evento.
Le sanzioni.
Il modello. Stando a questi codici sembrerebbe che l'obbligo di denuncia debba riguardare anche l'ipotesi di lavoratore «autonomo senza dipendenti» (tipologia C). Ma è ipotesi da escludere, poiché la norma che introduce il nuovo obbligo (articolo 18 del Tu) lo pone esplicitamente (quindi esclusivamente) a carico dei «datori di lavoro», vale a dire del «soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore» (articolo 2). ![]()
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