In caso di malattia ci sono specifici obblighi
da rispettare, sia da parte del lavoratore sia da parte del datore di
lavoro. Vediamo quali sono gli adempimenti a loro carico e le tutele
previste dal Ccnl Studi professionali.

La malattia, insieme alla maternità, rappresenta la causa più comune di assenza
che genera la sospensione del rapporto di lavoro, a seguito della
temporanea incapacità del lavoratore di adempiere alla propria
obbligazione.
La nozione di malattia, secondo la dottrina ormai consolidata, si identifica in: "uno stato morboso determinato da una patologia che impedisce l'esecuzione della prestazione lavorativa".
Tutele normative ed economiche
Nei contratti a prestazioni corrispettive, quale è il contratto di
lavoro subordinato, quando uno dei contraenti non adempie alle sue
obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento oppure la
risoluzione del contratto.
La particolare tutela che il nostro ordinamento giuridico riserva al
prestatore di lavoro fa sì, invece, che la malattia, in deroga al
principio appena enunciato, pur determinando la temporanea sospensione della prestazione lavorativa e, quindi, un temporaneo inadempimento contrattuale, non determina l'immediata possibilità per il datore di lavoro di recedere dal contratto.
Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato l'evento morboso beneficia di una serie di tutele di carattere normativo, quali la conservazione del posto, nonché di carattere economico, quali l'indennità di malattia.
Il loro riconoscimento è però subordinato al rispetto di una serie di condizioni.
Nell'ambito del campo di applicazione del Ccnl degli Studi professionali sottoscritto dalla Consilp il 3 maggio 2006, la regolamentazione di tali diritti ed obblighi è riassumibile come segue.
Obbligo di informazione
Il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia
della propria malattia al suo datore di lavoro; in caso contrario,
trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, questa sarà considerata
ingiustificata, con le conseguenze previste dal contratto per tale tipo
di mancanza, consistenti nella trattenuta di quote giornaliere della
retribuzione e nell'applicazione di sanzioni disciplinari.
Certificato medico
Dopo aver inizialmente informato dell'assenza il proprio datore di lavoro, entro il 3° giorno dall'inizio della malattia il lavoratore deve fargli recapitare il certificato medico che attesti l'impossibilità di prestare attività lavorativa.
Tale obbligo deve essere rispettato anche in caso di prolungamento della prognosi iniziale, attestato dal rilascio di successivi certificati di continuazione e/o ricaduta.
Quale giustificativo dell'assenza, il certificato deve essere
recapitato qualunque sia la durata della prognosi (quindi, anche se la
malattia dovesse durare un solo giorno).
Il lavoratore, entro 2 giorni dal rilascio,
deve inoltre recapitare il certificato medico anche all'Inps, mediante
consegna diretta dello stesso ovvero mediante invio a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.
L'Inps, con circolare n. 95-bis del 6 settembre 2006, ha chiarito che
la certificazione deve essere inviata anche relativamente alle malattie
di durata inferiore a quattro giorni (per le quali, come noto, non
viene riconosciuto il trattamento previdenziale a carico dell'Istituto
stesso). Il ritardato invio del certificato medico, non determinato da
cause di forza maggiore, comporta la perdita dell'indennità economica
per i giorni di ritardo.
Fasce orarie di reperibilità
Per permettere l'attività di controllo da parte delle strutture
sanitarie, sia essa spontanea sia su richiesta del datore di lavoro, il
lavoratore malato deve rimanere reperibile presso il proprio domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche e le festività infrasettimanali.
La durata del periodo di comporto
Il Ccnl degli Studi professionali prevede che, durante la malattia, i
lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per
un periodo:
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- di 180 giorni continuativi, in caso di comporto cd. "secco" o "ininterrotto";
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- di
180 giorni cumulando nell'anno solare i vari periodi di assenza per
malattie anche di breve durata, in caso di comporto cd. "per
sommatoria" o "frazionato".
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Decorso
tale termine e perdurando l'assenza per malattia, il datore di lavoro
può procedere al licenziamento riconoscendo al lavoratore l'indennità
sostitutiva del preavviso.
Tfr: b ase di calcolo
Per quanto riguarda la maturazione del Tfr, in luogo degli importi
erogati a titolo di indennità economica di malattia, concorre alla
determinazione della retribuzione utile al calcolo del trattamento di
fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento dell'attività
lavorativa.
L'assenza per malattia, inoltre, è utile ai fini del riconoscimento della maturazione dell'anzianità aziendale.
Trattamento economico
Il contratto collettivo degli Studi professionali prevede che, nel
corso del periodo di malattia debitamente certificato, il lavoratore
abbia diritto a:
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- indennità economica a carico dell'Inps,
nelle misure previste dalle norme generali per gli impiegati e gli
operai appartenenti alle aziende inquadrate dall'Istituto nel settore
Terziario;
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- in aggiunta, a carico del datore di lavoro, un'integrazione a tale indennità che permetta di raggiungere complessivamente le seguenti misure:
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- 100% della retribuzione di fatto per i primi 3 giorni (periodo di carenza);
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- 75% della retribuzione di fatto dal 4° al 20° giorno di malattia;
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- 100%
della retribuzione di fatto dal 21° giorno in poi, in modo che al
dipendente spetti lo stesso importo al netto dei contributi
previdenziali che avrebbe percepito se, anziché essere assente, avesse
lavorato (necessità, quindi, di operare il calcolo dell'integrazione
utilizzando la modalità della lordizzazione).
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Riguardo
l'erogazione dell'integrazione da parte del datore di lavoro va
precisato che essa non è dovuta nel caso in cui, per qualsiasi
motivazione, l'Inps non riconosca l'indennità a proprio carico;
inoltre, il Ccnl specifica che se l'indennità viene corrisposta
dall'Inps in misura ridotta (ad es. in caso di ricovero ospedaliero di
lavoratore che non abbia familiari a carico), il datore non è tenuto a
integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Come si calcola l'indennità economica
L'indennità economica a carico dell'Inps è dovuta, per tutte le giornate indennizzabili, nelle seguenti misure della retribuzione media giornaliera (R.M.G.):
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- primi 3 gg. (carenza): non dovuta;
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- dal 4° al 20° giorno: 50,00% della R.M.G.;
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- dal 21° al 180° giorno: 66,66% della R.M.G.
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In caso di ricovero ospedaliero,
ai lavoratori non aventi familiari a carico l'indennità giornaliera è
ridotta ai 2/5 delle misure sopra riportate (si ricorda che il giorno
di dimissione dall'ospedale va indennizzato in misura normale).
Per le sole finalità appena menzionate, il riconoscimento della "vivenza a carico"
viene attribuito ai familiari che non posseggano un reddito superiore
ai limiti previsti annualmente dall'Inps che, per l'anno 2008, sono
stati determinati in misura pari a € 624,06 mensili per il coniuge, un
genitore e ciascun figlio, e pari a € 1.092,10 mensili per i due
genitori (circ. n. 6/2008).
La retribuzione media giornaliera si determina con le seguenti modalità:
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- impiegati:
retribuzione lorda del mese precedente l'inizio dell'assenza per
malattia, aumentata del rateo mensile delle mensilità aggiuntive, il
tutto diviso 30. Qualora il mese precedente non fosse interamente
retribuito, il divisore sarà dato dal numero delle giornate di lavoro
prestate nel mese precedente, aumentato delle domeniche e festività
cadenti in tale periodo, per quanto riguarda la retribuzione corrente,
mentre per quanto riguarda il rateo delle mensilità aggiuntive il
divisore sarà comunque 30;
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- operai mensilizzati: retribuzione lorda del mese precedente diviso 26, aumentata del rateo mensile delle mensilità aggiuntive diviso 25.
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L'indennità giornaliera così determinata spetta ai lavoratori per le seguenti giornate:
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- impiegati:
per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia (eccetto il
periodo di carenza) con esclusione delle festività cadenti in domenica;
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- operai: per tutte le giornate feriali comprese nel periodo di malattia (eccetto il periodo di carenza).
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L'integrazione dell'azienda
Ad integrazione dell'indennità a carico dell'Inps, il datore di lavoro deve erogare alcune somme a proprio carico.
Per le giornate per le quali il datore deve riconoscere un'integrazione
fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta, considerato
che l'indennità economica Inps non è soggetta a contribuzione, per
evitare che il lavoratore percepisca una retribuzione netta (indennità
Inps più integrazione datore) maggiore rispetto a quella normalmente
spettante in caso di attività lavorativa, l'integrazione a carico del
datore di lavoro va erogata applicando il criterio della lordizzazione,
che consiste nel lordizzare la somma a carico dell'Istituto
dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore prima di determinare
l'importo integrativo a carico del datore:
Normale retribuzione lorda mensile - Indennità di malattia Inps lordizzata = Retribuzione lorda integrabile.
Per il calcolo dell'indennità lordizzata si consiglia di utilizzare il seguente sistema di calcolo:
Indennità Inps : (1 – aliquota contributiva a carico lavoratore) = Indennità lordizzata
Trattamento previdenziale e fiscale L'indennità giornaliera a carico dell'Inps è esente da contribuzione previdenziale ed assistenziale, mentre è soggetta ad imposizione fiscale.
L'integrazione a carico del datore di lavoro è soggetta sia a contribuzione che ad Irpef.
Nel .pdf un esempio pratico di calcolo dell'indennità economica in busta paga.
Maggio 2008
a cura di Ipsoa, Redazione Internet. Tratto da: "Tutele e trattamento economico della malattia" di Bruno Bravi
Fonte: Guida alle Paghe - Ipsoa Editore
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