L'obbligo di pagamento della retribuzione da
parte del datore di lavoro è stabilito dalle norme sui periodi di paga
contenute nei contratti collettivi e dagli usi e consuetudini nel
pagamento degli stipendi mensili. In caso di ritardato pagamento ai
lavoratori si materializza quindi il concetto di arretrati.
In
materia di interessi e rivalutazione sugli arretrati, la norma di
riferimento è rappresentata dall'art. 429, c. 3 c.p.c., il quale
stabilisce che il giudice è tenuto a determinare, in caso di condanna
del debitore al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro,
sia gli interessi nella misura del tasso legale, sia il maggior danno
eventualmente subito dal lavoratore per la riduzione del valore degli
ammontari rivendicati, con decorrenza dal giorno della maturazione del
diritto alla percezione della sorte.
La predetta disposizione, inoltre, si applica anche ai crediti relativi alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 156/1991 e n. 196/1993.
Concetto di arretrati di retribuzione
Dal combinato disposto dell'art. 2094 c.c. e della norma fiscale
contenuta nell'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986, ne deriva che le
erogazioni percepite dal lavoratore in esecuzione dell'obbligo di
prestare attività alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore costituiscono retribuzioni.
L'obbligo di pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro
è stabilito dalle norme sui periodi di paga contenute nei contratti collettivi di lavoro applicati in azienda e, in via sussidiaria, dagli usi e consuetudini nel pagamento degli stipendi mensili adottati dall'imprenditore.
Pertanto, in caso di ritardato pagamento,
rispetto ai termini pattuiti, delle retribuzioni ai lavoratori oppure
nell'eventualità in cui i dipendenti avanzino nel tempo pretese di
ordine economico in attinenza con il rapporto di lavoro (ulteriori
rispetto a quanto già percepito), si materializza il concetto di
arretrati.
Natura dei crediti di lavoro
La giurisprudenza e la dottrina hanno molto dibattuto attorno ai
crediti di lavoro per quanto riguarda, in particolare, alla natura
degli stessi (crediti di valuta o crediti di valore), specialmente per
le conseguenze sulle modalità di calcolo degli interessi.
In effetti, l'art. 429 c.p.c. stabilisce che il diritto agli interessi
e alla rivalutazione monetaria decorre in via immediata dal giorno
della maturazione dei crediti di lavoro.
Più precisamente:
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- in caso di ritardato pagamento dei crediti di valuta,
il debitore viene sollevato dalla propria obbligazione consegnando la
somma originariamente dovuta nel suo importo nominale e le variazioni
nel valore della moneta sono in capo al creditore, ma con la
possibilità per quest'ultimo di ottenere, dopo l'atto formale di
costituzione in mora ex art. 1224 del codice civile, gli interessi moratori,
computati sull'importo originario del credito, e il maggior danno
eventualmente subito dal lavoratore, purchè ne sia fornita la prova;
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- per quanto riguarda i crediti di valore,
invece, il rischio delle oscillazioni del valore della moneta ricade
interamente sul debitore e gli interessi di mora eventualmente dovuti
si calcolano sul capitale rivalutato.
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In verità, però, l'orientamento dominante negli anni '90 riteneva che la svalutazione monetaria della somma dovuta al lavoratore integrasse un danno in re ipsa
e la relativa pretesa di pagamento non necessitava, perciò, della
previa formale costituzione in mora del debitore, né era condizionata
dal comportamento del datore di lavoro (doloso o colposo) oppure dalla prevedibilità del danno.
In seguito però, sia l'art. 16, c. 6, legge n. 412/1991, relativo ai
crediti previdenziali, sia l'art. 22, c. 36, legge n. 724/1994, hanno
sancito il divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione
monetaria per i crediti di natura retributiva, pensionistica e
assistenziale dei dipendenti pubblici e privati maturati a far data dal
1° gennaio 1995.
In
buona sostanza, stando alla ricostruzione più sopra evidenziata, gli
interessi legali si dovevano cumulare con quella parte di rivalutazione
monetaria eventualmente eccedente l'importo degli interessi stessi.
Successivamente, però, la sentenza della Corte Costituzionale n.
459/2000 ha sancito l'illegittimità costituzionale del citato art. 22,
c. 36 della legge n. 724/1994 limitatamente ai rapporti di lavoro
privati, affermando l'inapplicabilità del divieto di cumulo predetto.
Ulteriormente, la Corte di Cassazione, con l'importante sentenza n.
38/2001, in linea con l'orientamento dei Giudici Costituzionali, ha
stabilito che per i crediti da lavoro dipendente privato deve essere
adottata la regola del cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria delle somme tardivamente corrisposte dall'azienda,
secondo un criterio di calcolo che vede liquidati gli interessi legali
sulla somma capitale gradualmente rivalutata anno per anno a decorrere
dal momento in cui si è verificato l'inadempimento da parte del
debitore e fino alla data in cui il creditore viene soddisfatto.
Quindi, allo stato attuale, per tutti i crediti di lavoro insorti, nel
settore privato, prima o dopo l'1/1/1995, trova applicazione la regola
della piena cumulabilità tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Modalità di calcolo
In materia di rivalutazione monetaria, l'art. 150 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile stabilisce che il giudice
applica, ai crediti di lavoro, l'indice dei prezzi calcolato dall'Istat per le famiglie degli impiegati e degli operai.
Inoltre, stando alle regole previste dall'art. 2, c. 2, D.M. n.
352/1998, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da
liquidare secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del
diritto, seguono le regole stabilite per ciascun ambito temporale, nel
caso in cui l'obbligo di pagamento comprenda periodi con diversi tassi
ed indici.
L'obbligazione
costituita dal pagamento delle retribuzioni, infatti, non da luogo ad
un adempimento unico ma, piuttosto, ad una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo.
Oltretutto, per determinare il periodo iniziale a partire dal quale
decorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, é
sufficiente l'esigibilità del credito non onorato alle scadenze
stabilite, indipendentemente dalla sua liquidità.
Considerazioni finali
Gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria maturati sulle
somme liquidate in base al rapporto di lavoro dipendente sono
assoggettati allo stesso regime impositivo Irpef,
in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli dai
quali derivano i crediti tardivamente adempiuti dal datore di lavoro.
In effetti, gli importi dovuti al lavoratore per i titoli di cui sopra
subiscono l'imposizione fiscale e il regime fiscale applicabile è
quello della tassazione separata, ai sensi dell'art. 16, c. 1, lett. b),
D.P.R. n. 917/1986, quando gli emolumenti dovuti in relazione ad anni
precedenti trovino origine in leggi, contratti collettivi, sentenze o
atti amministrativi sopravvenuti oppure per altre cause non dipendenti
dalla volontà delle parti.
Per la liquidazione degli ammontari dovuti
occorrerà risalire alla media del reddito imponibile del lavoratore nel
biennio precedente a quello in cui sono corrisposti gli arretrati, per
poi eseguire le seguenti operazioni:
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- determinare l'imposta lorda corrispondente alla media del biennio precedente;
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- calcolare l'aliquota media corrispondente (imposta lorda x 100 diviso reddito medio);
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- determinare l'imposta Irpef applicando l'aliquota determinata come sopra agli importi dovuti al lavoratore.
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Qualora
in un anno non vi sia stato reddito, dovrà essere applicata l'aliquota
corrispondente alla metà del reddito dell'altro anno mentre,
nell'eventualità in cui non vi sia stato reddito imponibile in entrambi
gli anni precedenti, deve applicarsi l'aliquota minima attualmente fissata al 23%.
Per un approfondimento, consultate il file allegato in formato .pdf
contenente le misure dei tassi di interesse legali e gli indici di
rivalutazione monetaria stabiliti dall'Istat oltre che un esempio
pratico di calcolo.
Aprile 2008
a cura di Ipsoa Editore,
Redazione Internet. Tratto da "Calcolo degli interessi e della
rivalutazione sugli arretrati" di Stefano Carotti
Fonte: Guida alle Paghe - Ipsoa Editore
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