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FINANZIARIA 2008 FINALMENTE UN CONTRIBUTO PDF Stampa E-mail
Scritto da Eddi Frigo   
Lunedì 14 Gennaio 2008 12:41

Nella finanziaria 2008 il primo contributo per la sicurezza,  l'articolo 5 comma 57 consente alle sole tabaccherie ( chissà perchè ) una detrazione fiscale fino all'80% delle spese sostenute per la "messa in sicurezza" dei punti vendita, il massimo è di 3.000€

é comunque un inizio ed un'ulteriore opportunità da sfruttare ( i fondi sono limitati )

Saluti, Mauro

 

Tabaccai (articolo 5, commi da 57 a 61). Per incentivare gli investimenti in sicurezza da parte dei

titolari di tabaccherie, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 è concesso un credito d'imposta pari

all'80% del costo sostenuto per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza

e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

57. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione

amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso Un credito

d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di

sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di

prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

58. Il credito d'imposta di cui al comma 57, determinato nella misura dell'80 per cento del costo

sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo

massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve

essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto

valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non

concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione

netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli

articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

59. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 57 spetta nel limite di spesa complessivo di 5

milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di

richiesta.

60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 57 a

59.

61. L'agevolazione di cui ai commi da 57 a 59, fermo restando il limite di cui al comma 58, può

essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al

regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione

degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

Ultimo aggiornamento Lunedì 14 Gennaio 2008 23:10
 
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