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| FINANZIARIA 2008 FINALMENTE UN CONTRIBUTO |
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| Scritto da Eddi Frigo |
| Lunedì 14 Gennaio 2008 12:41 |
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Nella finanziaria 2008 il primo contributo per la sicurezza, l'articolo 5 comma 57 consente alle sole tabaccherie ( chissà perchè ) una detrazione fiscale fino all'80% delle spese sostenute per la "messa in sicurezza" dei punti vendita, il massimo è di 3.000€ é comunque un inizio ed un'ulteriore opportunità da sfruttare ( i fondi sono limitati ) Saluti, Mauro
Tabaccai (articolo 5,
commi da 57 a 61). Per incentivare gli investimenti in sicurezza da parte dei
titolari di tabaccherie, per
ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 è concesso un credito d'imposta pari
all'80% del costo sostenuto per
l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza
e per favorire la diffusione
degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.
57. Agli esercenti
attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione
amministrativa, per ciascuno dei
periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso Un credito
d'imposta per le spese sostenute
per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di
sicurezza e per favorire la
diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di
prevenire il compimento di atti
illeciti ai loro danni.
58. Il credito
d'imposta di cui al comma 57, determinato nella misura dell'80 per cento del
costo
sostenuto per i beni e servizi
indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo
massimo di 3.000 euro per ciascun
beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve
essere indicato, a pena di
decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto
valere in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non
concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione
netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli
articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
59. La fruizione
del credito d'imposta di cui al comma 57 spetta nel limite di spesa complessivo
di 5
milioni di euro per ciascun anno,
secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di
richiesta.
60. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 57 a
59.
61. L'agevolazione
di cui ai commi da 57 a
59, fermo restando il limite di cui al comma 58, può
essere fruita esclusivamente nel
rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al
regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis). |
| Ultimo aggiornamento Lunedì 14 Gennaio 2008 23:10 |
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