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Detrazione d'imposta del 36% per lavori di recupero edilizio |
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Casa e fisco: bonus Irpef
del 36% fino al 2010
di Marco Zandonà
Proroga del bonus Irpef del 36% e dell'Iva al 10% per il recupero delle abitazioni fino a tutto il 2010 e ritorno dello sconto per l'acquisto di immobili ristrutturati. Sono le novità sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie dettate dalla Finanziaria (articolo 1, commi 17-19, legge 244/07). Il bonus è stato introdotto nel 1998, ma continua a scatenare i dubbi dei contribuenti: molti dei quesiti rivolti agli esperti del Sole 24 Ore e delle associazioni durante il Forum online sulla casa toccano infatti alcuni aspetti delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni.
Lavori a cavallo
Per i lavori a cavallo d'anno (iniziati prima del 1° gennaio 2007 e che proseguono nel 2008) si pone il problema di come opera la detrazione ed entro quali limiti, tenuto conto che lo sconto Irpef, pari al 36% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, compete nel limite di 48mila euro. Così, se nel 2008 sono sostenute spese per proseguire interventi già iniziati, la detrazione può essere fatta valere solo entro il tetto di 48mila euro, calcolato tenendo conto delle spese sostenute nei precedenti periodi d'imposta. Il limite di spesa su cui applicare lo sconto del 36%, dal 2006, va riferito all'unità immobiliare sulla quale sono effettuati gli interventi di recupero e non più a ogni contitolare del diritto alla detrazione. Con la circolare 15/E del 2003, l'agenzia delle Entrate ha poi chiarito come calcolare lo sconto, se nello stesso anno oltre a proseguire precedenti interventi si iniziano nuovi lavori agevolati sullo stesso immobile. In questo caso, l'importo di spesa su cui calcolare la detrazione non può superare in totale 48mila euro.
Circa il periodo di imposta in cui vanno detratte le spese, anche per i lavori a cavallo d'anno vale il principio di cassa e non la data di esecuzione o di emissione di fattura. Fa fede, quindi, la data di pagamento delle spese con bonifico bancario o postale. I bonifici emessi entro il 31 dicembre 2007 fruiranno della detrazione in dieci anni con la dichiarazione dei redditi 2008 (Unico o 730/2008). Invece, i pagamenti fatti nel 2008, anche per lavori iniziati nel 2007, rileveranno dalla dichiarazione da presentare nel 2009.
Ripartizione della detrazione
Occorre prestare attenzione nel suddividere la detrazione tra più comproprietari o familiari conviventi, per programmare l'importo detraibile tra chi ha diritto allo sconto, in base al reddito Irpef. Infatti, il beneficio consiste in una detrazione dall'Irpef dovuta dal contribuente: ogni beneficiario può detrarre annualmente la quota spettante, nei limiti dell'imposta dovuta. La parte della quota annuale non fruita perché supera l'imposta dovuta non può essere recuperata.
Se l'immobile è in comproprietà, la comunicazione al Centro operativo di Pescara può essere inviata da uno dei comproprietari o dei familiari conviventi in nome e per conto degli altri. Il comproprietario che non ha inviato la comunicazione a suo nome deve indicare, in dichiarazione dei redditi, il codice fiscale di chi ha provveduto. L'importo detraibile da ogni comproprietario si desume dai bonifici bancari di pagamento e dalle fatture, a prescindere dalla quota di proprietà dell'immobile. Occorre quindi che nei bonifici siano riportati i nominativi di quanti hanno partecipato alle spese e che le fatture siano loro intestate. Se nel bonifico è stato indicato il solo codice fiscale di chi ha inviato al Centro di Pescara la comunicazione di inizio lavori, la detrazione è riconosciuta anche agli altri, se indicano in dichiarazione il codice fiscale riportato sul bonifico. In caso di bonifico unico, comunque, la diversa ripartizione delle spese tra i comproprietari può essere desunta dalle fatture emesse dall'impresa esecutrice dei lavori o dal fornitore dei materiali.
Fonte: Il sole 24 ore.com
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