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  • Marco Guerrato
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Compensazione debiti e crediti PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Giovedì 04 Dicembre 2008 16:32

Una società è allo stesso tempo creditrice e debitrice di un'altra società. E' ammessa la compensazione debiti crediti tra le due società? La parola all'esperto...

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Relativamente alla rappresentazione in bilancio occorre fare riferimento al principio contabile OIC 15, il quale al paragrafo "Compensazioni" sancisce il principio secondo cui "gli importi rilevanti di debiti verso propri debitori devono essere classificati tra le passività di bilancio, a meno che vi sia l'effettiva possibilità di compensazione da un punto di vista legale; analogo criterio è applicabile nel caso di importi rilevanti di crediti verso propri creditori": pertanto, in prima approssimazione, gli statuiti principi contabili permettono di utilizzare l'istituto civilistico della compensazione, ma occorre che le suddette partite siano "certe ed esigibili" allo stesso modo (quindi parimenti rappresentativi di validi diritti ad esigere da clienti e da terzi).

Tutto ciò deve però essere applicato nel rigoroso rispetto del più ampio principio della chiara, veritiera e corretta rappresentazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, di cui all'art. 2423 secondo comma del Codice civile, stante a significare che, in deroga al principio generale, la compensazione di un credito/debito non è ammessa se la stessa comporta l'omissione di informazioni essenziali ai soci ed ai terzi. Non solo, vi è da porre mente anche al principio di cui all'articolo 2423-ter ultimo comma del Codice civile, che sancisce il divieto di compensazione tra partite.

Dal punto di vista strettamente civilistico occorre invero fare riferimento agli articoli dal 1241 - "estinzione per compensazione" - al 1252 - "compensazione volontaria" - del Codice civile, dove trova collocazione la disciplina della compensazione.
Quest'ultimo articolo è una sorta di norma di chiusura, secondo la quale, al di là delle possibilità di compensazione legale o giudiziale, totale o parziale, delle rispettive partite di debito/credito, è sovrana la volontà delle parti, le quali possono dare luogo alla compensazione "anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti". E ciò equivale a dire che la volontà congiunta dei contraenti prevale sulla rappresentazione legale oppure giudiziale che viene fatta delle partite contrattuali.

Da quanto sopra, deriva che i principi contabili danno una rappresentazione dell'istituto della compensazione più stringente rispetto al codice civile.
Tutto ciò premesso, essendo la norma di bilancio di natura speciale rispetto alla generale disciplina della compensazione, e considerando che è prevalente il principio della tutela dell'affidamento che i terzi hanno nei confronti della rappresentazione veritiera e corretta di bilancio, si ritiene che la compensazione tra debiti e crediti vantati nei confronti della medesima controparte contrattuale è sempre possibile, con il limite però della "chiarezza" dell'informativa di bilancio (una cui condizione imprescindibile è il medesimo grado di certezza, liquidità ed esigibilità tra le partite).

Dicembre 2008

risposta a cura di: Salvatore Salvadeo

Fonte: Esperto Bilancio e Contabilità - Casi e Soluzioni - Ipsoa Editore

 
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