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Apprendistato: abolizione del limite minimo inderogabile dei due anni PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Giovedì 04 Dicembre 2008 16:31

La manovra d'estate ha abolito il limite minimo dei 2 anni di apprendistato. E' quindi possibile assumere con contratto di apprendistato per qualsiasi periodo inferiore alla durata massima prevista dal Ccnl? L'esperto risponde...

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In effetti, il comma 1 dell'art. 23 del D.L. n. 112/2008, ha eliminato dall'art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 il limite minimo inderogabile dei due anni, attribuendo alle parti sociali la facoltà di fissare limiti minimi di durata del rapporto di apprendistato.
Sulla base della novella legislativa, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante, che non può essere superiore a sei anni, è stabilita, dai contratti collettivi in ragione del tipo di qualificazione da conseguire.

A chiarimento della disposizione, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, è intervenuto con la Circolare 10 novembre 2008, n. 27 evidenziando il ruolo «sostanziale» riconosciuto alla contrattazione collettiva, nazionale o regionale, nell'individuazione di percorsi formativi di durata anche inferiore ai due anni nel rispetto della natura formativa del contratto di apprendistato.
Con la nuova disciplina risultano, dunque, in linea anche quei contratti collettivi che consentono l'assunzione di apprendisti da impiegare in cicli stagionali, in passato esclusi.

L'abolizione del limite minimo legale, consente all'impresa la trasformazione «in qualunque tempo» del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'applicazione della disposizione agevolativa di cui all'art. 21, comma 6, della legge n. 56/1987. A tale proposito, la Circolare n. 27/2008, richiama il personale ispettivo del Ministero del lavoro e degli Istituti previdenziali a verificare la sussistenza di «eventuali condotte elusive », consistenti nella anticipata trasformazione di un rapporto che non si è mai svolto quale apprendistato, «in particolare nell'ipotesi in cui non sia stata effettuata alcuna attività formativa sino al momento della trasformazione del rapporto».

Dicembre 2008

risposta a cura di: Massimiliano Tavella

Fonte: Esperto Lavoro - Casi e Soluzioni - Ipsoa Editore

 
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